LA NORMATIVA


King Multiservice è in regola con tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti Normative Nazionali.

L’azienda è disponibile, su richiesta del legale Rappresentate della Committenza, a fornire le relative certificazioni in qualsiasi momento ed invita la gentile Clientela a verificare con scrupolosa attenzione la regolarità delle documentazioni presentate dalle Imprese partecipanti ad una gara d’appalto.


Privacy: GDPR – Reg. UE 2016/679

Il 25 Maggio 2018 è entrata in vigore la nuova Normativa Europea sulla protezione dei dati personali (GDPR – General Data Protection Regulation, Reg. UE 2016/679).
Cliccando qui potrete prendere visione dell’Informativa Privacy.


L’obbligo del DVR

Dal 1 Giugno 2013, secondo quanto previsto dal testo unico
D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., tutte le Imprese, indipendentemente dal numero di Lavoratori, hanno l’obbligo di essere in possesso del D.V.R. “Documento di valutazione dei rischi” (artt. 28 e 29 del suddetto Decreto), a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro, all’interno dei quali opera l’Impresa stessa in questione.
Lo scopo è quello di prevenire gli infortuni sui luoghi di lavoro.
Ne consegue l’obbligo, da parte dell’Impresa, dell’istituzione del servizio di prevenzione e protezione, con le seguenti figure:

– RSPP: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
– Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
– Addetto alla gestione delle emergenze e primo soccorso;
– RLS: Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza.
In caso di assenza del presente Documento, il Rappresentante legale della Committenza è assoggettato alle sanzioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per “culpa in eligendo” e “culpa in vigilando”.


DURC in regola

Il Decreto sviluppo 2012 (D.L. 83/2012) ha rivisto le norme in materia di responsabilità del Committente in caso di appalto di lavori.

In base al nuovo testo “ll Committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo del D.U.R.C. “Documento unico di regolarità contributiva” attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 (contributivi e fiscali), scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’Appaltatore e dagli eventuali subAppaltatori.
Il Committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’Appaltatore.
L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del Committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall’Appaltatore e dal subAppaltatore”.

Quindi, il Committente legale rappresentante (o l’Amministratore) ha il diritto-dovere di richiedere il D.U.R.C. all’Impresa e di verificare la regolarità contributiva: se non lo fa e l’Impresa occupa lavoratori “in nero”, l’Amministratore è corresponsabile non solo del mancato pagamento dei contributi ma anche di eventuali danni al lavoratore non coperti dall’INAIL.

Hai bisogno di sanificare il tuo ambiente di lavoro?

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